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Spese per l’istruzione detraibili

05 Ott 16

 

E’ possibile usufruire della detrazione del 19% per le spese relative a :

  • Asilo Nido;
  • Scuola dell’infanzia (materna);
  • Scuola primaria (elementari);
  • Scuola secondaria (medie e superiori)
  • Università;
  • Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella pagata per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.
  • Test di ammissione alle università;
  • Master;
  • Dottorati di ricerca;

Si possono inoltre detrarre i Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.

In dettaglio:

– Spese per la frequenza di asili nido:

Per i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni che frequentano asili nido, sia pubblici che privati, è possibile portare in detrazione fino a un importo massimo di euro 632 annui per bambino, con una detrazione pari a 120 euro (il 19% di 632).

La detrazione può essere fruita solo dai genitori.

– Spese d’istruzione scuola materna, elementare, medie e superiori:

I contribuenti con figli e familiari fiscalmente a carico che frequentano: scuola materna, elementare, media e superiore possono portare in detrazione le spese di frequenza e di iscrizione sostenute nel corso dell’anno.

 Tra le spese di frequenza scolastica detraibili nel modello 730 e Unico, in quanto rientrano nella nuova lettera e-bis art.15 comma 1 del TUIR si possono detrarre anche:

  • Spese per la mensa
  • Spese per servizi di pre e post scuola:

I servizi integrativi di pre e post-scuola sono rivolti agli alunni i cui genitori sono impegnati in attività lavorative con orari non compatibili con quelli ordinari della scuola. I relativi costi, essendo strettamente collegati alla frequenza scolastica, rientrano tra le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

La stessa detrazione è riconosciuta anche nel caso di iscrizione a scuole private o estere, nella misura del 19%, fino a un limite massimo di importo di 400 euro annui per alunno, quindi fino a una quota di detrazione pari a 76 euro (19% di 400 euro).

Non sono detraibili, invece le spese sostenute per l’acquisto dei libri e testi scolastici.

Le suddette spese sono dimostrabili attraverso la seguente documentazione fiscale:

  • Copia delle ricevute di pagamento: conto corrente, bonifico bancario o postale, MAV relativi al servizio mensa dell’anno scolastico;
  • Eventuale rilascio da parte della scuola, dell’attestazione dei pagamenti della retta/mensa/servizio pre e post scuola.
    Per le scuole private e paritarie, ad esempio, è possibile richiedere in segreteria, il rilascio del documento di certificazione attestante il dettaglio delle spese sostenute per lo studente.

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Tali spese non possono essere autocertificate dal genitore.

 

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Erogazioni liberali a istituti di ogni ordine e grado:

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Può essere detratto, come erogazione liberale, anche il contributo volontario finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa come ad esempio: l’acquisto di cartucce per le stampanti, il pagamento di piccoli lavori di manutenzione, il viaggio di istruzione se stabilito dall’istituto, ecc.

La detrazione non è cumulabile con le precedenti agevolazioni relative alle spese di istruzione. Il contribuente potrà scegliere la detrazione più vantaggiosa in quanto alternativa.

In questo caso il versamento dovrà essere intestato ed eseguito esclusivamente dal soggetto che vuole portarlo in detrazione, la detrazione non è ammessa se il documento è intestato a un familiare (seppur a carico fiscale).

Gli importi dovranno essere versati con sistemi di pagamento tracciabili quali carte di credito, prepagate, bancomat, assegni bancari e circolari; inoltre sarà necessario indicare nella causale:

“EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL’ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA ART.15 co. 1 let. I oct. Del T.U.I.R.”


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Spese d’istruzione per l’ Università detraibili: 
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  • Tassa di immatricolazione e di iscrizione;
  • Soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • Contributo alla prova di selezione, ove presente;
  • Tassa di frequenza;
  • Corsi di specializzazione, Master, ecc.;


Non sono detraibili, invece, le spese sostenute per l’acquisto dei libri e testi universitari.

Per le Università private ed estere l’importo massimo detraibile è stabilito annualmente entro il 31/12 con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Per il 2015 gli importi di riferimento erano i seguenti:

Nella tabella, i limiti di spesa individuati dal decreto in base alla disciplina e alla sede geografica del corso di laurea:

AREA DISCIPLINARE CORSI DI ISTRUZIONE NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica 3.700 2.900 1.800
Sanitaria 2.600 2.200 1.600
Scientifico-Tecnologica 3.500 2.400 1.600
Umanistico-sociale 2.800 2.300 1.500

 

Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima di detraibilità è:

  • 700 euro per i corsi e i master con sede in regioni del Nord
  • 900 euro per il Centro
  • 800 euro per il Sud e le Isole.

Ai fini della detrazione d’imposta, agli importi fissati dal decreto – che, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016, dovranno essere aggiornati con Dm entro il 31 dicembre di ogni anno – va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 3 della legge 549/1995).

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.

Sono inoltre detraibili anche i Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.

Spetta solo se l’università si trova almeno a 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

 

Documenti da controllare e conservare:

Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento

– Quietanze di pagamento

Autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge