Per chi ha iniziato a percepire il Reddito di Cittadinanza ad aprile 2019, cioè per i primi beneficiari che avevano presentato domanda a marzo 2019, il sostegno economico è in scadenza a settembre 2020.
L’art. 3 comma 6 del decreto stabilisce che il beneficio Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per un periodo continuativo di 18 mesi.
Trascorsi i 18 mesi, se il nucleo possiede ancora tutti i requisiti per l’accesso alla misura di sostegno al reddito, il beneficio può essere rinnovato, godendo nuovamente del Rdc, presentando una nuova domanda previa sospensione di un mese.
La nuova domanda, per le richieste pervenute nel mese di marzo 2019, potrà essere presentata da ottobre 2020 per beneficiare della mensilità di novembre 2020 e fruire del beneficio per altri 18 mesi.
La sospensione del Rdc è pari ad un mese, il quale corrisponde al mese di presentazione della nuova domanda. Nel caso di presentazione oltre il mese di sospensione il beneficio verrà erogato sempre dal mese successivo alla data di presentazione ma senza poter recuperare le mensilità precedenti.
La sospensione non si applica nel caso della Pensione di Cittadinanza.
Con il rinnovo del Reddito di Cittadinanza la carta di Poste Italiane sulla quale viene accreditata la mensilità del beneficio non cambia, ma resta la stessa.