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Le proprietà detenute all’estero vanno dichiarate per evitare gravose sanzioni.

26 Lug 22

Sono tanti i contribuenti altoatesini che detengono proprietà immobiliari (in proprietà, usufrutto o semplice nuda proprietà), e/o sono in possesso di patrimoni mobiliari ( C.C., azioni, libretti,obbligazioni ecc.) all’estero. Il Caaf della Cgil-Agb ricorda a questi contribuenti che è necessaria la compilazione del quadro Rw del modello Redditi 2020 (ex modello Unico). Questo obbligo riguarda anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati.

In particolare il direttore del Caaf, Marco Pirolo, chiarisce come, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito in Italia, vanno dichiarati, oltre alle attività estere che producono capitale o redditi diversi, come partecipazioni, obbligazioni, titoli, depositi, conti correnti, attività finanziarie di varia natura, anche gli immobili, o altri diritti reali, oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni e beni mobili registrati.
Restano sempre escluse le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione ad intermediari residenti purché siano già state tassate alla fonte o soggette a ritenuta a carico degli stessi intermediari.

I soli possessori di semplici conti correnti o libretti di risparmio sono esonerati dalla compilazione del quadro Rw nel caso la giacenza media annua del conto corrente estero (o la somma nel caso di più conti) sia inferiore ai 5.000 euro e non venga superato il saldo massimo di 15.000 euro nell’anno d’imposta.

Tenendo conto della difficoltà della normativa e delle elevate sanzioni, il Caaf della Cgil-Agb altoatesina invita tutti gli interessati a rivolgersi presso i propri uffici in tutta la provincia, per fissare un appuntamento e capire quali documenti produrre ai fini della dichiarazione.

Si ricorda che i termini di presentazione del Modello Redditi 2022 (ex Modello Unico) è fissato al 30 novembre, ma il versamento dovrà essere effettuato entro il 22.08.2022 applicando sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.