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Fringe benefit fino a 3mila euro dipendente cessato in corso d’anno; il recupero delle imposte potrà avvenire tramite il 730 o attraverso la CU

13 Dic 22

Il Caaf della Cgil-Agb comunica a tutti i lavoratori che hanno cessato di lavorare presso un’azienda, definitivamente o per essere assunti in un’altra, prima del 19 novembre, giorno in cui è entrato in vigore il decreto legge che innalza la soglia di esenzione dei benefit e rimborsi delle utenze, a 3.000 euro, che potranno recuperare le maggiori imposte versate attraverso la dichiarazione dei redditi Modello 730/2023 o Modello Redditi 2023 (ex UNICO).

Per questi lavoratori dipendenti, o percettori di redditi assimilati, infatti, non sussistono le condizioni per fare i conguagli fiscali, che, secondo l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973, si effettuano all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, né questo è stato espressamente richiesto ai sostituti d’imposta dall’amministrazione finanziaria nella circolare 35/2022.

 

Lo stesso principio vale ai fini del recupero della maggiore contribuzione previdenziale trattenuta sui benefit fino a 3.000 euro, che non potrà essere conguagliata nel mese di dicembre 2022 dall’ex datore di lavoro.

 

Qualora i lavoratori si siano rioccupati presso altra azienda, una modalità per recuperare le eventuali maggiori imposte trattenute a titolo di Irpef o addizionali, potrebbe essere quella di richiedere il conguaglio dei redditi corrisposti dall’ex datore di lavoro/committente, presentando la CU 2023 (predisposta sul modello dell’anno precedente) in cui è esposto il valore complessivo dei benefit (o dei rimborsi delle utenze) erogati nel 2022 al nuovo datore di lavoro.

 

La possibilità più praticabile, a prescindere dall’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, è quella di recuperare le imposte non dovute, e quindi anche le addizionali, nella dichiarazione dei redditi 2023 (modello 730 o Unico), riferita, appunto, ai redditi 2022.

 

Dovrà essere fatto presente ai sostituti d’imposta, ed ai lavoratori interessati, affichè sollecitino alle aziende il rilascio della certificazione unica dei redditi 2022 al lavoratore, cessato prima del 19 novembre e che abbia avuto fringe benefit o bonus energetici, con evidenziate attraverso le annotazioni generiche ZZ, gli importi relativi e l’indicazione di presentare la dichiarazione dei redditi.

 

A tal proposito, potrebbe essere molto utile la previsione nel nuovo modello di certificazione unica 2023 di un apposito punto, in cui specificare la quota di benefit effettivamente tassati, al fine di facilitare l’individuazione di coloro che non hanno potuto beneficiare della più generosa quota di esenzione.

 

Come sempre il CAAF della CGIL-AGB è a disposizione per i necessari chiarimenti e per fissare gli appuntamenti per la dichiarazione dei redditi 2023 prima dell’avvio della campagna nel mese di aprile.