Riportiamo le più importanti novità riguardanti il nuovo Modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2024 – periodo d’imposta 2023, definite dall’Agenzia delle Entrate, tenendo presente che la scadenza per la presentazione è prevista per il 30 settembre 2024.
- Sostituto d’imposta
Per il modello 730 del 2024 è stata introdotta la possibilità di compilare la versione “senza sostituto d’imposta”.
Indipendentemente dalla presenza o meno di un datore di lavoro o ente pensionistico che possono provvedere al rimborso, è prevista la possibilità di richiederlo direttamente all’Agenzia delle entrate, così come si potrà optare, nel caso di imposte dovute, per il versamento diretto e non mediante decurtazione dallo stipendio o dalla pensione.
i - Ampliamento della platea
nel modello 2024 sarà possibile presentare il 730 anche per alcune categorie fino ad ora escluse e per le quali precedentemente era necessario presentare il modello REDDITI PF.- potranno essere comunicati i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni;
- si potranno dichiarare redditi di capitale da fonte estere assoggettati ad imposta sostitutiva;
- saranno possibili gli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
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- Detrazioni per familiari a carico
In seguito all’introduzione dell’Assegno unico universale, per l’anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico sono previste solo per figli con 21 anni o più.
Le detrazioni per i minori e le maggiorazioni per i disabili, infatti, sono state sostituite dall’assegno unico.
i - Mance detassate
per il settore turistico-alberghiero le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
i - Premi di produttività
ridotta al 5% (precedentemente era al 10%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
i - Acquisto case nel 2023 di classe energetica A o B (cosiddetto Bonus IVA case green)
per entrambe queste tipologie di abitazioni acquistate nel 2023 dalle imprese costruttrici degli immobili stessi, è prevista una detrazione dell’IVA del 50%.
i - Bonus mobili
per il 2023 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8 mila euro;
i - Superbonus
è possibile indicare le spese sostenute nel 2022 inerenti al Superbonus, che non sono state inserite nella dichiarazione precedente, nel 730 del 2024 e ripartirle in 10 rate. Riguardo alle spese effettuate nel 2023, la percentuale di detrazione è del 90% e non più del 110%.
i - Irpef redditi dominicali e agrari
prorogata anche per il 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.i
i - Imprenditori agricoli
gli imprenditori agricoli, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel 2023 di alcuni crediti d’imposta sulle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
i - Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica
non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.
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Come sempre, rimaniamo a disposizione presso le nostre sedi in tutto il Nordest per ulteriori chiarimenti e per gli appuntamenti relativi alla presentazione del Modello 730.