Entro il 31.10.2024, termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi per l’anno 2023, c’è la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale.
Per i lavoratori autonomi (e gli esercenti attività d’impresa) che applicano il regime forfettario, viene data, in via sperimentale, la possibilità di concludere un accordo con il Fisco per definire i redditi da dichiarare per l’anno 2024.
La proposta del Fisco non è modificabile e il contribuente può accettare o meno la proposta ricevuta.
Con l’accettazione della proposta, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi, relativa al 2024, indipendentemente dal reddito effettivo realizzato. Sul reddito concordato andranno pagate le imposte sostitutive. Gli eventuali maggiori/minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda le casse previdenziali, ai fini della cassa previdenziale Inps è facoltà del contribuente scegliere se versare i contributi sul reddito effettivo o sul reddito concordato, mentre per chi aderisce ad una cassa previdenziale privata il reddito su cui calcolare i contributi è quello effettivo.
Dal reddito concordato rimangono deducibili i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso del 2024.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri, ma restano comunque possibili accessi, ispezioni o verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
Nel caso di adesione al concordato, se nel corso del 2024 si dovessero dichiarare ricavi e compensi uguali o superiori a 150.000€ viene a cessare il concordato con effetto dal periodo d’imposta 2024.
Gli effetti del concordato cessano anche in caso di chiusura della partita iva nel corso del 2024.
L’accesso al concordato è consentito ai contribuenti che nel 2023 non hanno superato gli 85.000€ di ricavi/compensi e in assenza di debiti tributari relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a contributi previdenziali definitivamente accertati pari o superiori ad € 5.000.
In base all’art. 6, c. 8, del DM 14.06.2024, la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale.
Ai fini ISEE, nonché della spettanza/determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, legati al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
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