Approvato il decreto legislativo attuativo dell’Assegno Unico Universale Figli destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari, detrazioni, bonus ecc.), a regime dal 2022.
La nuova misura è operativa a decorrere da marzo 2022 ma le domande si possono presentare fino a giugno assieme alla dichiarazione ISEE, necessaria per parametrare gli importi.
Si stima che il numero delle famiglie interessate al nuovo provvedimento ammonti a circa 9,5 milioni, mentre si prevedono 12 milioni di richieste ISEE complessive per il 2022 .
Infatti, non solo dal nuovo anno devono essere aggiornate anche le dichiarazioni ISEE per la domanda delle altre prestazioni sociali, ma l’indicatore è legato al 2020, l’anno della pandemia, causa di redditi più bassi e quindi di un più ampio numero di richiedenti i Bonus.
Se ancora non hai provveduto, ti consigliamo di richiedere subito l’appuntamento relativo al Servizio ISEE e alla predisposizione della domanda, presso la nostra sede più vicina.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – tutte le informazioni
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’assegno è definito:
• unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
• universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.
Soggetti beneficiari:
L’assegno Unico e Universale è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
(Requisiti soggettivi del richiedente)
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Importi previsti:
L’importo riconosciuto sarà graduato in base al valore dell’ISEE, e per i figli fino a 18 anni andrà da 50 euro a 175 euro, somma alla quale bisognerà aggiungere le maggiorazioni spettanti in caso di presenza, ad esempio, di tre figli o per i nuclei familiari in cui ambedue i genitori lavorano.
Dai 18 ai 21 anni l’importo riconosciuto di 85 euro per i redditi più bassi si ridurrà gradualmente fino a 25 euro per Isee pari o superiore a 40mila euro, ma sarà necessario che il figlio si impegni in percorsi di studio, lavoro o formazione per poterne beneficiare.
Il limite ISEE previsto per poter beneficiare dell’assegno unico in misura piena è fissato a 15.000 euro.
Sarà prevista anche una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo.
Può essere predisposta presso le nostre sedi e presentata a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
Modalità di erogazione:
L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
Agevolazioni abrogate con l’introduzione dell’ Assegno Unico Universale:
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:
• premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
• assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
• assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
• detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Neutralità fiscale e compatibilità
L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.
L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.