La detrazione del 19% per le spese sostenute a partire dal 2020 spetta solo se il pagamento della spesa è sostenuto con bonifico bancario o postale, bancomat, carte di debito o credito, assegno.
Le uniche eccezioni alla tracciabilità sono rappresentate dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici, dalle spese relative alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
L’Agenzia delle entrate ha precisato, dopo numerosi interpelli presentati dai CAAF, che, ai fini della tracciabilità, le spese sostenute possono essere materialmente pagate utilizzando la carta di credito o debito, bancomat o altro mezzo tracciabile intestati ad un altro soggetto senza perdere il diritto alla detrazione.
Quel che conta ai fini del riconoscimento della detrazione è la tracciabilità della spesa sostenuta, a condizione che vi sia corrispondenza tra la spesa sostenuta e il pagamento effettuato, condizione ulteriormente avvalorata se il pagamento è stato effettuato tramite bancomat o carta di credito collegato a un conto corrente cointestato: conto corrente cointestato ai coniugi, ai conviventi, al genitore e ai figli.
Per poter detrarre le spese è necessario esibire al CAAF, oltre la fattura o lo scontrino, anche la ricevuta del bancomat, l’estratto conto della carta, copia dell’assegno.
In assenza della “prova del pagamento” è possibile dimostrare di aver pagato con strumenti tracciabili se, chi ha reso la prestazione o il servizio, annota in fattura, ricevuta fiscale o altro tipo di documento, l’avvenuto pagamento con l’uso degli strumenti pervisti dalla Legge.
In questo modo la spesa si detrae senza esibire copia dell’estratto conto.
In caso contrario, purtroppo, la spesa sostenuta non sarà detraibile.
È utile ricordare che le spese sostenute per l’acquisto di mascherine di protezione, di gel disinfettanti o di altri strumenti di protezione, sono detraibili solo se sullo scontrino o fattura, è indicata la dicitura: dispositivo medico marcatura CE.
Qualora la dicitura non fosse riportata sullo strumento contabile, può essere attestata dal rivenditore.
In caso contrario la spesa non è detraibile.
Sia la tracciabilità della spesa sostenuta sia la dicitura ”dispositivo medico marcatura CE” non possono essere attestate dal contribuente.