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Riduzione IMU – IMI – IMIS – ILIA per immobili inagibili o inabitabili: precisazione della Corte di Cassazione

25 Mar 26

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 22 marzo 2026, n. 6875, ha precisato che la riduzione dell’IMU presuppone necessariamente che l’immobile si trovi in condizioni di inagibilità o inabitabilità, intesi come oggettiva impossibilità di utilizzo del bene, derivante da obsolescenza, cattiva manutenzione o carenze strutturali intrinseche, non rilevando invece il semplice mancato utilizzo di fatto dell’immobile.

Ai fini della riduzione, quindi, possono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, esclusivamente i fabbricati che abbiano perso i requisiti previsti dall’art. 24, comma 1, D.P.R. n. 380/2001.

“L’art. 24, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati deve essere attestata mediante segnalazione certificata. Questa certificazione è necessaria per garantire che l’opera rispetti le normative vigenti e sia conforme al progetto presentato. Inoltre, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire deve presentare la segnalazione certificata allo sportello unico per l’edilizia.”

Nel caso della riduzione IMU, si tratta, in particolare, di immobili interessati da un degrado fisico sopravvenuto (quali fabbricati diroccati, pericolanti o fatiscenti) o da obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica.

La condizione di inagibilità o inabitabilità può derivare anche da cattiva manutenzione o da carenze intrinseche del bene, purché tali condizioni non siano superabili mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Conseguentemente per poter usufruire della riduzione per inagibilità o inabilità dell’edificio ai fini della riduzione IMU – IMI – IMIS – ILIA si deve possedere apposita segnalazione certificata come sopra descritto.

Restano comunque estranee al rapporto tributario le questioni relative alle caratteristiche urbanistiche e igienico-sanitarie dell’immobile: tali difformità non possono essere equiparate a quelli inagibili o inabitabili, anche perché la normativa fiscale non considera, tra i presupposti dell’imposta, la regolarità edilizia o urbanistica né l’abitabilità dell’immobile.