PENSIONI E RESIDENZA ALL’ESTERO: ATTENZIONE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI PENSIONISTICI
Le recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (nn. 112, 113 e 114 del 2026) richiamano l’attenzione su un tema di grande interesse per i cittadini dell’Alto Adige: la corretta tassazione delle pensioni e delle prestazioni previdenziali in presenza di elementi internazionali e confermano l’importanza di verificare caso per caso dove devono essere tassate pensioni, vitalizi e prestazioni previdenziali percepite oltre confine.
In una provincia di confine come Bolzano, dove sono numerosi i lavoratori che hanno svolto attività professionali o dipendenti in più Stati e dove non sono rari i trasferimenti di residenza all’estero o i rientri in Italia dopo anni trascorsi fuori dal Paese, la fiscalità delle pensioni richiede particolare attenzione.
«Le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate dimostrano quanto sia importante non dare per scontato il regime fiscale delle pensioni percepite da chi vive all’estero o da chi rientra in Italia dopo un periodo di residenza oltre confine. In Alto Adige queste situazioni sono particolarmente frequenti e ogni posizione va valutata attentamente, tenendo conto sia della normativa italiana sia delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni», sottolinea Marco Pirolo, Direttore del CAAF CGIL-AGB.
Non è sufficiente conoscere il Paese di residenza del pensionato per stabilire dove debba essere tassata la pensione. È infatti necessario verificare la natura del trattamento percepito, distinguendo tra pensioni pubbliche, pensioni derivanti da attività professionale autonoma, prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi assimilati.
Particolarmente significativa è la risposta n. 112/2026 relativa a una pensionata residente in Lussemburgo titolare di pensione Enpam. L’Agenzia ha chiarito che la quota maturata per l’attività svolta come medico specialista ambulatoriale presso una ASL mantiene la natura di pensione pubblica e resta imponibile esclusivamente in Italia. Diversamente, le quote maturate per l’attività libero-professionale sono tassabili esclusivamente nello Stato di residenza, in quel caso il Lussemburgo.
Si tratta di un principio importante che evidenzia come, anche all’interno dello stesso trattamento pensionistico, possano coesistere componenti soggette a regole fiscali differenti.
Analoga attenzione deve essere posta da chi intende trasferire la propria residenza all’estero e da chi rientra in Italia dopo aver maturato diritti pensionistici in altri Paesi. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevedono infatti regole specifiche che possono attribuire la potestà impositiva allo Stato della fonte, allo Stato di residenza oppure ad entrambi, con meccanismi di eliminazione della doppia imposizione.
«Prima di trasferire la residenza all’estero o al momento del rientro in Italia è opportuno verificare attentamente la propria situazione fiscale. Una corretta consulenza preventiva può evitare errori, contestazioni e fenomeni di doppia imposizione che spesso emergono solo a distanza di anni»
La complessità della normativa internazionale e la varietà delle situazioni personali rendono opportuno rivolgersi a professionisti qualificati per evitare errori che potrebbero comportare tassazioni non corrette, richieste di imposte arretrate o la perdita di benefici previsti dalle convenzioni internazionali.
Per ricevere informazioni e assistenza sulla tassazione delle pensioni estere, sui trasferimenti di residenza e sull’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, è possibile rivolgersi al CAAF CGIL-AGB contattando il numero 0471 1800335.


