Il CAAF CGIL-AGB invita i cittadini a richiedere per tempo la Carta d’Identità Elettronica per evitare disagi durante le pratiche fiscali e previdenziali.
Dal 3 agosto 2026 entra in vigore una delle più importanti novità in materia di documenti di riconoscimento degli ultimi anni. In attuazione del Regolamento (UE) 2025/1208, le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide come documento di identificazione per la stipula di nuovi rapporti contrattuali, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
Il successivo Decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 ha previsto alcune deroghe per agevolare la fase di transizione, ma per i cittadini che si rivolgono ai CAF è importante conoscere una regola fondamentale.
Dal 3 agosto 2026, per l’apertura di nuove pratiche e per la sottoscrizione di nuovi mandati o deleghe presso il CAAF CGIL-AGB sarà necessario esibire un documento di riconoscimento valido, preferibilmente la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Restano invece validi i mandati, le deleghe e tutta la documentazione sottoscritta entro il 2 agosto 2026, qualora al momento della firma fosse stata esibita una carta d’identità cartacea in corso di validità. In questi casi non sarà necessario sostituire il documento già acquisito.
Il decreto consente ancora l’utilizzo della carta d’identità cartacea fino al 31 gennaio 2027 esclusivamente per specifiche esigenze, come l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per il ritiro della corrispondenza o per operazioni bancarie e postali. Tale proroga, tuttavia, non si applica ai nuovi rapporti instaurati con i CAF, che non rientrano tra i soggetti erogatori di pubblici servizi individuati dalla norma.
Per questo motivo il CAAF CGIL-AGB invita tutti i cittadini che sono ancora in possesso della carta d’identità cartacea a prenotare quanto prima il rilascio della Carta d’Identità Elettronica presso il proprio Comune, evitando così ritardi o difficoltà nell’accesso ai servizi fiscali e previdenziali.
Si ricorda inoltre che, oltre alla Carta d’Identità Elettronica, la normativa riconosce come documenti di identificazione validi anche il passaporto, la patente di guida e gli altri documenti equipollenti previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000.


