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Fringe benefit e tassazione del premio di risultato, novità e conferme per il 2024

12 Mar 24

Anche per l’anno 2024, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui erogazione è legata a incrementi di qualità, produttività, redditività, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, sono tassati al 5% anziché al 10%.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate con la circolare nr 5 del 2024 conferma che fringe benefit concessi dalle aziende ai propri dipendenti non concorreranno a formare il reddito nel limite del valore complessivo di 1.000 euro, innalzato a 2.000 per i dipendenti con figli a carico. Resta inteso che il lavoratore per aver diritto all’esenzione entro il limite di 2.000 euro,  dovrà indicare i codici fiscali dei figli.

Nel caso, però,  di superamento di detti valori dei fringe benefit concessi dai datori di lavoro, la tassazione ordinaria verrà applicata su tutto l’importo e non solo sull’eccedente. In sostanza se i fringe benefit superano i 1000 euro nel primo caso, mettiamo 1200, o i 2000 nel secondo, mettiamo 2100, la tassazione verrà applicata su 1200 o 2100 e non su 200 o 100.

Inoltre  per il 2024 le spese rimborsate dal datore di lavoro che rientrano nel fringe benefit esente da imposta sono: i buoni spesa, i buoni carburante ma anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale.

Sempre nel 2024, sono agevolabili le somme erogate per le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Come tale si intende l’abitazione principale utile per ottenere le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo o dei canoni di locazione, quindi l’abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente,

Possono essere rimborsate dal datore di lavoro sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, anche da parte del coniuge o di un familiare, con regolare contratto d’affitto registrato o un regolare mutuo, sempre che il relativo alloggio sia l’abitazione principale del lavoratore beneficiario del contributo del datore di lavoro.

Gli importi percepiti non potranno essere oggetto poi di detrazioni sulla dichiarazione dei redditi, nel senso che, come nel caso degli interessi sui mutui o della detrazione per i contratti di affitto, gli importi percepiti dovranno essere detratti dall’importo degli interessi sui mutui o dell’affitto dichiarato ai fini della dichiarazione.

 

La circolare dell’Agenzia chiarisce anche che in merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, l’importo che concorre alla formazione del reddito è pari alla metà del valore determinato dalla differenza tra gli interessi calcolati al Tur (tasso ufficiale di riferimento) e quelli calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti.

 

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fissare sin d’ora gli appuntamenti per il Modello 730.