IMU – ILIA – IMI – IMIS
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
Nel Nordest a differenza del resto d’Italia, seconda della regione o della provincia autonoma di ubicazione dell’immobile l’imposta comunale prende nomi diversi.
Le imposte sono similari ma hanno anche alcune diversità.
– In Veneto si paga l’imposta municipale propria (IMU)
– in Friuli-Venezia Giulia si paga dal 2023 l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)
– nella provincia autonoma di Bolzano si paga l’imposta municipale immobiliare (IMI)
– nella provincia autonoma di Trento si paga l’imposta immobiliare semplice (IMIS)
Le imposte comunali si pagano per l’anno corrente: per questo motivo bisogna prestare attenzione quando si acquista, si eredita, si vende o si registrano variazioni nella propria posizione immobiliare.
Chi è tenuto al pagamento:
- proprietario dell’immobile
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice*
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria
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Principali ipotesi di esenzioni:
- abitazione principale, escluse quelle classificate come A/1, A/8, A/9**
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- alcune tipologie di terreni agricoli
- immobile assegnato al coniuge affidatario dei figli
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i*ATTENZIONE:
* Dal 2020, nel caso dell’ex coniuge, l’assimilazione ad abitazione principale è legata all’affidamento dei figli. Il pagamento è invece dovuto a partire da quando l’ultimo dei figli diventa maggiorenne (ovvero non più affidato), oppure se una sentenza varia la situazione relativa all’affidamento.
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** La disposizione di legge per cui a partire dal 2021, ai coniugi con dimora abituale e residenza in immobili distinti situati nello stesso comune o in comuni diversi, l’esenzione per abitazione principale si applica unicamente all’immobile “scelto dal nucleo familiare” individuato attraverso apposita dichiarazione IMU È STATA DICHIARATA ANTICOSTITUZIONALE con sentenza n° 209 del 13 ottobre 2022.
**Il diritto all’agevolazione per abitazione principale è dunque riconosciuto a ciascun possessore di immobile abitativo, comprese le pertinenze, purché vi abbia stabilito la dimora e la residenza anagrafica sia nello stesso comune che in comuni diversi indipendentemente dalla residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
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**Coloro che hanno versato l’IMU, attenendosi alle precedenti disposizioni, possono presentare entro cinque anni dalla data del versamento un’istanza al Comune per chiedere il rimborso dell’imposta versata o non dovuta.
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Principali ipotesi di riduzione:
- riduzione al 50% per fabbricati di interesse storico o artistico
- riduzione al 50% per fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, per i requisiti vedi quanto stabilito con Ordinanza della Corte di Cassazione del 22/03/2026
- riduzione al 50% per abitazioni concesse in comodato come abitazione principale a parenti in linea retta entro il 1° grado
- riduzione al 75% per abitazioni locate a canone concordato
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Chi stabilisce quanto pagare:
Le aliquote dell’IMU sono stabilite autonomamente dal singolo Comune.
L’ente può assimilare all’ abitazione principale (e quindi non far pagare l’imposta) l’unità immobiliare:
• posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di cura o di ricovero
• posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non siano state affittate.
iQuando si paga?
L’imposta comunale si paga in due rate con scadenza:
- 16/06/2026 acconto imposta 2026
- 16/12/2026 saldo imposta 2026
Oltre le suddette date è possibile effettuare i pagamenti, pagando oltre all’imposta dovuta la sanzione ridotta e i relativi interessi per ravvedimento operoso.
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Ci sono obblighi dichiarativi?
Con provvedimento del 24/04/2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato il nuovo modello di Dichiarazione IMU/IMPi. Il Modello in generale vale anche per le variazioni relative a IMI, IMIS ed ILIA.
In linea di massima i soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per esempio per usufruire dell’agevolazione per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate, di Polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale, in quanto nella dichiarazione IMU/IMPi si dichiara il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. In questo caso la dichiarazione IMU/IMPi è necessaria al fine del riconoscimento dell’agevolazione in sede di accertamento da parte del Comune di ubicazione dell’immobile, in caso di mancanza il comune recupererà le somme non pagate in quanto non si è adempiuto all’obbligo dichiarativo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Dal 2026 particolarità ILIA Comunicazione prima “seconda” casa in Regione anziché al Comune per gli immobili ubicati in Friuli-Venezia Giulia:
In Friuli-Venezia Giulia, la “prima seconda casa” si riferisce al primo fabbricato ad uso abitativo posseduto da una persona fisica, diverso dall’abitazione principale. Questa definizione è importante per l’applicazione dell’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma), che prevede un’aliquota agevolata per tali immobili.
Chi nell’anno d’imposta 2025 ha usufruito dell’agevolazione solo per questa tipologia di agevolazione non dovrà presentare la dichiarazione IMU/ILIA al Comune ma deve esclusivamente comunicare (a pena di esclusione dal beneficio) quale sia la sua “prima seconda casa” in Regione, anche nel caso ne possieda soltanto un unico immobile, il termine ultimo per la comunicazione alla Regione è il 30 giugno 2026.
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