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Coronavirus: le principali misure di sostegno

30 Mar 20

Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi
A partire dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi è prevista una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un’ indennità pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.
(Non spetta quando l’altro genitore è già beneficiario di uno strumento a sostegno del reddito (Naspi,Cig,Fis, etc), è disoccupato o innoccupato, ha richiesto l’estensione dei permessi 104 o il bonus baby sitting.)

In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario;
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Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge104/1992 e periodo di malattia.
E’ prevista la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito da Legge 104/1992 coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020. Per lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;I

Indennità per professionisti e lavoratori autonomi e premi per dipendenti
E’ prevista un’indennità di 600 euro netti per i cosiddetti lavoratori autonomi (partite Iva e co.co.co.) iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritte alle altre forme previdenziali obbligatorie. I professionisti la possono richiedere alla cassa del proprio ordine professionale.

E’ prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il il mese di marzo abbiano continuato a prestare servizio nella sede di lavoro. Non occorre presentare richiesta; il bonus sarà riconosciuto direttamente in busta paga ad aprile  o entro il termine di conguaglio a fine anno.
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Proroga domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL
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I termini di presentazione delle domande di disoccupazione Naspi e Dis-coll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni;i


Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per lavorodomestico.

Sospensione per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.
Gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono sospesi e possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è prevista la sospensione dei versamenti scadenti nel periodocompreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020 relativi a ritenute, Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e Inail. I versamenti sospesi dovranno essereeffettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire dal mese di maggio 2020;i


Sospensione adempimenti settori più colpiti
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Sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo per i settori più colpiti (trasporto merci, turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse, trasporto merci) e per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020;l


Credito d’imposta per botteghe e negozi
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E’ prevista l’attribuzione, ai soggetti esercenti attività d’impresa, di un credito d’imposta, in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione dagli stessi sostenuto per il mese di marzo 2020 in relazione ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1;


Erogazioni liberali
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E’ prevista una detrazione pari al 30% e fino ad un massimo di 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno e finalizzate a finanziare gli interventi per fronteggiare l’emergenza coronavirus.


Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
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E’prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;L


Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
E’ prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessidall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento previsto per il 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta “rottamazione-ter”, nonché il termine del 31 marzo 2020 in materia di c.d. “saldo e stralcio”.l


Sospensione mutui prima casa.

Stop per un periodo di 9 mesi all’estensione dellamoratoria fino a 18 mesi previsto per i mutui prima casa anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 acausa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.