A partire dalla dichiarazione dei redditi 2020 cambiano le regole sui rimborsi fiscali: la data del conguaglio si lega a quella di invio del modello 730, con tempistiche differenziate.
Prosegue la campagna fiscale per la compilazione del modello 730, il cui termine ultimo, quest’anno, è passato dal 23 luglio al 30 settembre, ma già ci stiamo avvicinando al primo mese in cui verranno inseriti in busta paga i primi conguagli, a credito o debito, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che verranno inviate dai Caaf con scadenze quindicinali. In particolare, i lavoratori dipendenti che avranno presentato la dichiarazione tra maggio e il 20 giugno avranno il conguaglio alla fine del mese di luglio, se dipendenti pubblici, mentre in quasi tutti i settori privati il conguaglio avverrà con la busta di luglio che normalmente viene pagata tra il 5 e il 10 di agosto. Per quanto riguarda i pensionati, i conguagli potranno avvenire con i pagamenti della pensione di agosto, o settembre, così come per coloro il cui modello 730 verrà inviato all’Agenzia delle Entrate dopo il 20 giugno e fino alla fine di luglio. Con lo slittamento dei termini la norma prevede infatti che il conguaglio avvenga con la busta paga del mese successivo all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, sempre con le modalità sopra indicate. Pertanto è inevitabile che chi presenterà la dichiarazione a settembre avrà il conguaglio con la busta paga, o la pensione, di ottobre o novembre.
Per comprendere meglio la portata dei rimborsi a partire dalla busta paga di luglio, forse è necessario partire dai numeri: l’anno scorso, vale a dire il 2019, delle 34 mila dichiarazioni dei redditi compilate dal CAAF CGIL-AGB Bolzano per conto dei dipendenti e pensionati della provincia, ben 26796 (il 79,15% quindi) sono andate a rimborso, per un totale di 39.320.424,00 euro. Di questi, 27.887.016,00 euro sono andati ai dipendenti (per un rimborso medio a lavoratore pari a 1964,00 euro), i restanti 11.433.408,00 euro sono andati ai pensionati (mediamente 1504,00 euro a testa).
Marco Pirolo, Direttore del CAAF della CGIL-AGB, spiega però che, sia i conguagli a credito che quelli a debito, potrebbero avvenire su più mensilità in quanto, nel primo caso, i datori di lavoro possono conguagliare mensilmente solo fino a concorrenza dell’IRPEF da versare nel mese, la famosa capienza, mentre nel secondo caso il problema della capienza potrebbero averla i lavoratori, o i pensionati, nel caso gli importi fossero talmente elevati da costringerli ad un conguaglio rateizzato.
Va chiarito inoltre che in alcuni casi, comunque, i conguagli potrebbero slittare di un mese, soprattutto in presenza di ritardi nella lavorazione da parte dei datori di lavoro dei barra 4.
Come funziona il rimborso dell’IRPEF e da cosa dipende?
Marco Pirolo premette che solo attraverso la presentazione del modello 730 è possibile avere il rimborso in busta paga mentre, nel caso del modello REDDITI, ex modello UNICO, il rimborso lo si potrà avere solo, come in passato, direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica molto più lunga. Quest’anno però, avendo dato la possibilità di presentare il modello 730 anche agli eredi, saranno pochi i casi in cui bisognerà ricorrere al modello Redditi.
Per capire i motivi del rimborso si deve partire dal fatto che la dichiarazione dei redditi, sia il modello 730 che il modello REDDITI, può essere presentata anche da coloro che non ne hanno l’obbligo, ma che hanno la necessità di detrarre alcune spese ( sanitarie, scuola e università, ristrutturazioni, risparmio energetico, affitti, interessi mutui prima casa, spese inerenti la disabilità, ecc.) o di dedurne altre, come ad esempio i versamenti per la previdenza integrativa, o di inserire carichi di famiglia omessi in busta paga durante l’arco dell’anno. L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti ed equiparati, per i pensionati e per alcune tipologie di reddito, permane per coloro che devono dichiarare più di una certificazione unica ( ex CUD ), o entrate per affitti, o redditi e/o immobili all’estero, o redditi di colf e badanti, o prestazioni occasionali ma anche in questo caso, all’obbligo si può aggiungere la convenienza di poter scaricare delle spese che possono annullare tutto o in parte il debito derivante dalla dichiarazione.
Coloro che nei mesi previsti per il conguaglio in busta paga, o sul trattamento di disoccupazione pagato dall’INPS, non dovessero più essere dipendenti del sostituto d’imposta indicato sul modello 730, oppure non più aventi diritto all’indennità INPS, e che quindi non avranno il rimborso, o non potendo pagare l’eventuale debito attraverso la busta paga, dovranno recarsi presso gli uffici dei CAAF dove è stata presentata la dichiarazione dei redditi e comunicare il nuovo sostituto d’imposta o la mancanza di sostituto. Il Direttore Marco Pirolo mette però in guardia i contribuenti sul fatto che, per poter indicare un nuovo sostituto d’imposta o l’assenza di un sostituto, causata da dimissioni o licenziamenti intervenuti dopo la presentazione del modello 730, è necessario che il vecchio sostituto risponda all’invio del barra 4, dichiarando l’impossibilità ad effettuare il rimborso o a pagare il debito. In tal caso si procederà alle modifiche che permetteranno il conguaglio, a credito o debito, con le buste paga relative ai rimanenti mesi successivi. Nel caso di assenza di sostituto, e per quest’anno, novità importante, nel caso il sostituto non avesse la capienza, il più delle volte si tratta di ditte molto piccole, sarà possibile avere il pagamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dall’ultima scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come detto in precedenza, il sostituto d’imposta potrebbe non avere la capienza per procedere all’eventuale rimborso degli importi a credito, in tal caso il rimborso potrà essere richiesto, come per coloro che non hanno sostituto d’imposta, all’Agenzia delle Entrate attraverso il Caaf che ha elaborato la Dichiarazione dei Redditi. In alternativa potrà essere riconosciuto come credito da inserire nel modello 730 dell’anno successivo. Nel caso, al contrario, si sia in presenza di un conguaglio a debito nei confronti del fisco, non conguagliato in busta paga, o sulla pensione, o sull’indennità di disoccupazione, pagata dall’INPS, sarà necessario farsi elaborare dal CAAF, rapidamente, il modello F24 da portare in Banca per il pagamento immediato, o più modelli F24 nel caso si opti per il pagamento rateale.
In ogni caso, ricorda il Direttore del CAAF della CGIL-AGB, Marco Pirolo, i Caaf sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni in merito.