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ASSEGNO PONTE, col primo di luglio si parte con disoccupati e autonomi! Per accedere all’Assegno ponte si dovrà avere un ISEE in corso di validità.

28 Giu 21

Si stima essere un milione e mezzo le famiglie di disoccupati e autonomi a livello nazionale che per la prima volta accederanno all’assegno unico per i figli.

Il cosiddetto “assegno ponte” è destinato per i prossimi sei mesi ad anticipare l’entrata in vigore da gennaio 2022 del nuovo assegno unico universale per le famiglie.
Pirolo Marco Direttore della Servizi CGIL-AGB comunica che secondo una simulazione dell’Istat tale assegno dovrebbe garantire un aiuto al 5,5% delle famiglie italiane, pari a circa 1,5 milioni di nuclei che fino ad oggi non hanno mai ricevuto l’assegno per i figli. Mentre il 15,8% delle famiglie italiane si vedrà aumentare l’assegno al nucleo familiare che già percepiscono dall’Inps, con aumenti che vanno da 37,5 euro mensili per ciascun figlio per le famiglie che hanno fino a due figli e di 55 euro per quelle con tre o più figli. Sempre Pirolo ricorda che l’assegno ponte è stato reso compatibile con il reddito di cittadinanza.
Pirolo ricorda che l’obbligo di predisporre l’ISEE vale solo per coloro che chiederanno “l’assegno ponte”, nulla è cambiato per il momento per i lavoratori dipendenti.

Assegno ponte a chi spetta:

L’assegno ponte è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità che viene predisposto attraverso i CAAF.

Quanto spetta?

L’importo mensile dell’assegno ponte spettante al nucleo familiare è determinato sulla base di importi definiti in modo decrescente all’aumentare del valore ISEE.
In particolare, è prevista:
– una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in
caso di nuclei più numerosi;
– una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Come richiederlo?

A partire dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • Istituti di patronato;
  • portale web dell’INPS;
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

Da quando decorre la prestazione?

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata:

  • da luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
  • dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.