Bonus per gli under 31 anche con l’affitto soltanto di una stanza
Requisito dell’età rispettato anche se è presente in parte del periodo d’imposta.
Il CAAF della CGIL-AGB in merito al Bonus affitti, previsto per i giovani under 31 che abbiano redditi non superiori a 15.493,71 euro e per gli immobili nei quali è stata trasferita la residenza, comunica a tutti coloro che rientrano in questa categoria di persone che è possibile scegliere, per quanto riguarda la detrazione d’imposta, tra l’importo forfettario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2mila euro.
La novità più importante, però, chiarisce Marco Pirolo, Direttore del CAAF della CGIL-AGB, è che da quest’anno la detrazione è prevista anche nel caso in cui la locazione riguardi solo una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza). Il bonus spetta comunque agli aventi diritto solo per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione.
Sono queste le principali novità introdotte dal comma 155 della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) e riepilogate nella circolare 9/E/2022 dell’agenzia delle Entrate.
Il comma in questione, continua Marco Pirolo, si innesta, infatti, sull’articolo 16 del Tuir (comma 1-ter) che prevede un sostegno sotto forma di detrazione d’imposta a valere sui contribuenti di età compresa tra i venti e trentuno anni (non compiuti) che in qualità di conduttori utilizzano l’immobile quale residenza.
La circolare ricorda inoltre, prosegue il Direttore del CAAF della CGIL-AGB, che, in relazione al limite anagrafico per poter usufruire dell’agevolazione, il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione.
Quindi per fruire della detrazione in ciascuno dei quattro periodi d’imposta potenzialmente agevolati è necessario che il requisito anagrafico sia rispettato in ogni annualità.
Pertanto se il giovane compie 25 anni nel 2022, anno nel quale stipula il contratto, potrà beneficiare della detrazione per tutti e 4 gli anni previsti dal contratto. Ma se nel 2022 il giovane compisse 30 anni avrebbe diritto alla detrazione solo per 2 anni, nel 2022 e nel 2023.
Il requisito dell’età è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo d’imposta. La circolare infatti afferma che, se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha comunque diritto nel rispetto degli altri requisiti, a fruire della detrazione per tutto il periodo d’imposta 2022.
Va inoltre puntualizzato come l’agevolazione sia prevista solo per i contratti di locazione stipulati in base alla legge 431/1998, e che l’immobile adibito a residenza del locatario deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori (o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti).
Marco Pirolo chiarisce inoltre che, se il contratto di locazione è sottoscritto da più conduttori, avranno diritto alla detrazione, per la quota parte, solo coloro che rientrano nei limiti di età stabiliti dalla legge e cioè i 31 anni.
Va chiarito inoltre che il contributo erogato sotto forma di detrazione sarà sempre di 991,60 euro anche se, calcolando il 20% sull’affitto, dovesse risultare un importo inferiore. In pratica, chiarisce Marco Pirolo, se il canone d’affitto pagato in un anno dovesse essere di 4.000, per esempio per una stanza, la detrazione corrispondente al 20% dovrebbe essere di 800 euro ma, essendo la detrazione minima di 991,60 euro, il conduttore avrà comunque diritto a quest’ultima detrazione.
Come sempre il CAAF della CGIL-AGB è a disposizione per chiarimenti anche in occasione della elaborazione della dichiarazione dei redditi.