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Per 21.000 contribuenti che hanno presentato la dichiarazione presso il Caaf della CGIL-AGB in arrivo 19milioni di euro di rimborsi IRPEF (media di 924,00 euro a contribuente).

05 Lug 23

Prosegue la campagna fiscale per la compilazione del modello 730, il cui termine ultimo è il 30 settembre, ma già in questo mese verranno inseriti in busta paga i primi conguagli, a credito o debito, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi inviate dai Caaf con scadenze quindicinali, a partire dal 5 di giugno.

In particolare, i lavoratori dipendenti che hanno presentato la dichiarazione tra maggio e il 29 giugno riceveranno il conguaglio alla fine del mese di luglio, se dipendenti pubblici, mentre in quasi tutti i settori privati il conguaglio verrà inserito nella busta di luglio che normalmente viene pagata tra il 5 e il 10 di agosto. Per quanto riguarda i pensionati, i conguagli potranno avvenire con i pagamenti della pensione di agosto, o settembre, così come per coloro il cui modello 730 è stato inviato  all’Agenzia delle Entrate dopo il 20 giugno e fino alla fine di luglio. La norma prevede infatti che il conguaglio avvenga con la busta paga del mese successivo all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, sempre con le modalità sopra indicate. Pertanto è inevitabile che chi presenterà la dichiarazione a settembre riceverà il conguaglio con la busta paga, o la pensione, di ottobre o novembre.

Per comprendere meglio la portata dei rimborsi a partire dalla busta paga di luglio, forse è necessario partire dai numeri: delle 26.000 mila dichiarazioni dei redditi predisposte fino ad oggi dal CAAF CGIL-AGB Bolzano per conto dei dipendenti e pensionati della provincia, ben 21.018 (il 77,92% quindi) sono andate a rimborso, per un totale di 19.417.622 euro. Il rimborso medio è stato di euro 924,00.

Come funziona il rimborso dell’IRPEF e da cosa dipende?

Solo attraverso la presentazione del modello 730 è possibile ricevere il rimborso in busta paga mentre, nel caso del modello REDDITI, ex modello UNICO, il rimborso, come in passato, sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica molto più lunga.

Per capire i motivi del rimborso si deve partire dal fatto che la dichiarazione dei redditi, sia il modello 730 che il modello REDDITI, può essere presentata anche da coloro che non ne hanno l’obbligo, ma che hanno la necessità di detrarre alcune spese ( sanitarie, scuola e università, ristrutturazioni, risparmio energetico, affitti, interessi mutui prima casa, spese inerenti la disabilità, ecc.) o di dedurne altre, come ad esempio i versamenti per la previdenza integrativa, o di inserire carichi di famiglia omessi in busta paga durante l’arco dell’anno. L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti ed equiparati, per i pensionati e per alcune tipologie di reddito, permane per coloro che devono dichiarare più di una certificazione unica ( ex CUD ), o entrate per affitti,  o redditi e/o immobili all’estero, o redditi di colf e badanti, o prestazioni occasionali ma anche in questo caso, all’obbligo si può aggiungere la convenienza di poter scaricare delle spese che possono annullare tutto o in parte il debito derivante dalla dichiarazione.

Coloro che nei mesi previsti per il conguaglio in busta paga, o sul trattamento di disoccupazione pagato dall’INPS, non dovessero più essere dipendenti del sostituto d’imposta indicato sul modello 730, oppure non più aventi diritto all’indennità INPS, e che quindi non avranno il rimborso, o non potendo pagare l’eventuale debito attraverso la busta paga, dovranno recarsi presso gli uffici dei CAAF dove è stata presentata la dichiarazione dei redditi e comunicare il nuovo sostituto d’imposta o la mancanza di sostituto. Attenzione  che per poter indicare un nuovo sostituto d’imposta o l’assenza di un sostituto, causata da dimissioni o licenziamenti intervenuti dopo la presentazione del modello 730, è necessario che il vecchio sostituto risponda all’invio del barra 4, dichiarando l’impossibilità ad effettuare il rimborso o a pagare il debito. In tal caso si procederà alle modifiche che permetteranno il conguaglio, a credito o debito, con le buste paga relative ai rimanenti mesi successivi. Nel caso il sostituto d’imposta (azienda) non avesse la capienza (il più delle volte si tratta di ditte molto piccole), sarà possibile avere il pagamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dall’ultima scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come detto in precedenza, il sostituto d’imposta potrebbe non avere la capienza per procedere all’eventuale rimborso degli importi a credito, in tal caso il rimborso potrà essere richiesto, come per coloro che non hanno sostituto d’imposta, all’Agenzia delle Entrate attraverso il Caaf che ha elaborato la Dichiarazione dei Redditi.

In alternativa potrà essere riconosciuto come credito da inserire nel modello 730 dell’anno successivo. Nel caso, al contrario, si sia in presenza di un conguaglio a debito nei confronti del fisco, non conguagliato in busta paga, o sulla pensione, o sull’indennità di disoccupazione, pagata dall’INPS, sarà necessario farsi elaborare dal CAAF, rapidamente, il modello F24 da portare in Banca per il pagamento immediato, o più modelli F24 nel caso si opti per il pagamento rateale.

Tutte le nostri sedi rimangono a disposizione per ogni forma di assistenza ai contribuenti.