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Modello 730/2021: LE NOVITA’

09 Mar 21

Il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2021.

Chi deve incassare un rimborso Irpef, però, potrebbe pensare di accelerare i tempi, sfruttando l’accredito in busta paga a luglio – nel caso il datore di lavoro sia anche sostituto di imposta -, presentando il 730 tra maggio e giugno.

Il modello 730 può essere scelto anche dall’erede di un contribuente deceduto nel 2020 o comunque entro il 30 settembre 2021, ma il pagamento del rimborso resta vincolato alle regole in vigore per il modello Redditi Persone Fisiche.

Le principali novità del modello 730/2021, come riportato dal‘ Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

1. Nuovo Bonus Irpef  (che sostituisce l’ormai ex bonus Renzi):

Dallo scorso 1° luglio, infatti, è stato previsto un credito Irpef di 100 euro e una detrazione di 80 euro, per i redditi sopra i 28.000 euro, fino ad azzerarsi ai 40.000 euro.

2. Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”:

per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, effettuati su unità immobiliari residenziali;

Leggi il nostro articolo “Il Superbonus in parole semplici”

3. Detrazione per “Bonus facciate”:

dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

4 “Codice Stato estero”:

i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;

5. Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:

per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in con-divisione o sostenibile;

6. Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali, oltre ai partiti politici,  iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1;

7. Credito d’imposta “Bonus vacanze”:

se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile beneficiare  della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto.

8. Erogazioni liberali Covid-19:

Detrazione del 30% su un importo massimo di 100.000 euro per erogazioni liberali effettuate al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento e alla gestione dell’ epidemia Covid-19.

 

In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali novità applicabili a decorrere dal 2020.

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629, L. 160/2019) ha disposto che, dall’anno d’imposta 2020, le detrazioni d’imposta per le spese di cui all’articolo 15 Tuir variano in base all’importo del reddito complessivo. In particolare:

– spettano per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
– in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Ricordiamo che dal primo gennaio 2020 è scattato l’obbligo di pagare le spese detraibili al 19 per cento, come quelle mediche, con strumenti tracciabili.
La legge prevede però un’eccezione: si possono pagare in contanti medicinali e dispositivi medici, oltre alle prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Come precisato nelle istruzioni ministeriali  il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

 

P.s.: Anche le spese veterinarie, se pagate con mezzi tracciabili, costituiscono onere detraibile che viene incrementato come importo per il secondo anno consecutivo. Infatti già lo scorso anno la soglia era salita a 500 euro (nel 2019 il limite era fissato a 387,34 euro) mentre per la nuova campagna reddituale si passa a 550 euro.